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Circolare 275

Divieto di fumo a scuola

Divieto di fumo a scuola

Divieto di fumo a scuola.

Con la presente si richiama l’attenzione sull’importanza del rispetto del divieto di fumo all’interno della scuola, nonché la vigilanza da parte del personale affinché la normativa sia rispettata. Si ricorda che all’interno dell’istituto è assolutamente vietato fumare sigarette tradizionali e sigarette elettroniche. Si ritiene opportuno evidenziare che il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e la scuola, in qualità di comunità educante, è chiamata ad impegnarsi per diffondere abitudini volte a tutelare il benessere e la salute degli studenti e a far sì che acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 4 del Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, il divieto di fumo è esteso, oltre che ai locali chiuso, anche a tutte le aree esterne di pertinenza delle scuole, quali aree verdi, cortile, aree ginniche e ogni altro luogo interno alle recinzioni della sede dell’Istituto. Il divieto interessa tutto il personale scolastico, le studentesse e gli studenti e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra. Ai sensi dell’art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, chiunque violi tale divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da € 27,50 a € 275,00. La sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni. Sarà applicata la sanzione minima di 27,50 se il pagamento avverrà entro 15 giorni dall’infrazione, altrimenti si applicherà quella ridotta di 55 euro se avverrà entro i 60 giorni. Superati i 60 giorni sarà inviata tutta la documentazione al Prefetto. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell’applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 a 2.000,00 Euro. I dipendenti della scuola, in aggiunta alla sanzione amministrativa, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Per gli studenti che saranno sorpresi a fumare, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie a carico dei genitori. Il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del 16/12/04, presso la Tesoreria Provinciale, oppure in banca o presso gli Uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131 T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di c/c postale n. 4903 intestato alla Tesoreria Provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo –IIS Luigi Di Savoia Chieti). I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria dell’Istituto. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando al Dirigente o in Vicepresidenza, con la massima tempestività eventuali episodi di violazione del citato decreto legge anche mediante l’identificazione degli studenti che violano le predette disposizioni. Nei casi di violazione del divieto e nel caso in cui si verifichino comportamenti non rispettosi del presente regolamento, gli accertatori dovranno svolgere le seguenti attività:
a) accertare l’infrazione;
b) accertare l’età del trasgressore;
c) contestare immediatamente al trasgressore la violazione attraverso l’apposito verbale di accertamento.
Se il trasgressore è maggiorenne potendo procedere a contestazione immediata, si procede alla redazione del verbale in duplice copia, in base ai modelli predisposti, consegnando al trasgressore la prima copia del verbale stesso. In caso di impossibilità di contestazione immediata, dopo aver compilato l’apposito verbale, si deve notificare al trasgressore per posta, entro 90 giorni dall’accertamento, la prima copia del verbale. Se il trasgressore è minorenne, non potendo procedere alla contestazione immediata, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia la prima copia del verbale stesso. L’Autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica, è il Prefetto. In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento da parte del trasgressore, sul verbale in luogo della dichiarazione del trasgressore andrà apposta la nota relativa all’accaduto. Il contravventore maggiorenne o la famiglia del contravventore minorenne, provvederà al pagamento della sanzione presso l’Ufficio indicato nel verbale ed esibirà all’Amministrazione Scolastica la ricevuta dell’avvenuto pagamento entro e non oltre il 60 giorno dalla data di contestazione o di avvenuta notifica. I funzionari incaricati di vigilare sul divieto di fumare, ove non ricevano riscontro dell’avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica hanno l’obbligo di fare rapporto, con le prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Chieti, che provvederà in merito.